Art. 5.

      1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, con proprio decreto, a stabilire la pianta organica degli uffici e determinare il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1 e del tribunale di cui all'articolo 2, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici. Con lo stesso decreto il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire la data di inizio del funzionamento delle sezioni stesse e del tribunale per i minorenni, che dovranno comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.